Informativa
January 28, 2022
Informativa alla clientela: Ordinanza 710 del 9 Novembre 2020 (prorogata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 Novembre 2021, GU 278 del 22/11/2021) - richiesta di sospensione di pagamento totale/parziale delle rate di mutuo.
Con la Lettera Circolare ABI UCR 002399 del 20 novembre 2020 è stata data informativa delle disposizioni dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 9 novembre 2020, n. 710, in merito alla misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città' metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020.
Al riguardo, si comunica che con Delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 4 novembre 2021 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.278 del 26 novembre 2021 - è prorogato, di ulteriori 6 mesi, lo stato di emergenza. In particolare, l'Art. 5 ("Sospensione dei mutui"), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento - che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/ o operativa nei comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri sopracitata - costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della predetta Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.
In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al 22 aprile 2022, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
Sospensione rate dei mutui sino alla cessazione stato di emergenza: 22/04/2022 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale è stato prorogato, per sei mesi, lo stato di emergenza)
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