Sospensione mutui - proroga emergenza eventi dal 4 al 12 dicembre 2020 nelle province Udine, Pordenone, Trieste
Con Delibera del Consiglio dei Ministri pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 07/07/2022 è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi metereologici verificatesi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle provincie di Udine,di Pordenone e dei comuni di Trieste e di Muggia, in provincia di Trieste”. In precedenza, con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 2 luglio 2021, n. 783 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021- è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14 giugno 2021 - con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi metereologici verificatesi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste.
In particolare, l’Art. 8 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
Con Delibera del Consiglio dei Ministri pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 07/07/2022 è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi metereologici verificatesi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle provincie di Udine,di Pordenone e dei comuni di Trieste e di Muggia, in provincia di Trieste”.
In precedenza, con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 2 luglio 2021, n. 783 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021- è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14 giugno 2021 - con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi metereologici verificatesi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste.
In particolare, l’Art. 8 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i
mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
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