Sospensione mutui - proroga emergenza eventi del 2 e 3 ottobre 2020 regione Piemonte e Liguria - DCM 26/05/2022
Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 23 febbraio 2021, n.745 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02 marzo 2021 – sono state adottate ulteriori disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2021 – con la quale “gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, sono estesi al territorio della città metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte, nonché al territorio dei comuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in provincia della Spezia, nella regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020”.
L'Art. 6 ("Sospensione dei mutui"), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all' agibilità o all' abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della predetta Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.
Sospensione rate dei mutui sino alla cessazione stato di emergenza: 22/10/2022 (DCM del 26 maggio 2022)
Pubblicazione entro 21/07/2022 – Scadenza termini richiesta 19/08/2022
Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 23 febbraio 2021, n.745 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02 marzo 2021 – sono state adottate ulteriori disposizioni in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2021 – con la quale “gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, sono estesi al territorio della città metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte, nonché al territorio dei comuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in provincia della Spezia, nella regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020”.
L'Art. 6 ("Sospensione dei mutui"), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all' agibilità o all' abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della predetta Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.
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