Informativa July 8, 2022

Sospensione mutui - estensione emergenza eventi di fine anno 2021 delle province siciliane - (UCR/000991 17/06/2022)

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 24 gennaio 2022, n. 853 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2022, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani. Precedentemente è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’8 aprile 2021 , l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 30 marzo 2021, n. 761 che – in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e di Vicenza – dispone della sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

In particolare all’art. 8 comma 1 (“Sospensione dei mutui”) della citata OCDPC è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al 26 agosto 2022, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

  • Sospensione rate dei mutui sino alla cessazione stato di emergenza: 29/12/2022 (delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza)
  • Pubblicazione entro 21/07/2022 – Scadenza termini richiesta 23/08/2022 

Informativa

Modulo di richiesta