Informativa May 11, 2022

Accordo ABI-Associazioni sindacali per la sospensione delle rate in quota capitale dei crediti alle donne vittime di violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Deutsche Bank ha deciso di aderire alla proroga per il biennio 2022 - 23 del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 25 novembre 2019 al fine di agevolare il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere.

Il Protocollo prevede la possibilità di sospendere il pagamento della sola quota capitale delle rate di mutui ipotecari e dei prestiti chirografari per il periodo di durata del “percorso di protezione” e comunque non oltre i 18 mesi dalla presentazione della richiesta.

La quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito in termini di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie.

La sospensione ha decorrenza entro 30 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta della cliente (ovvero 45 giorni lavorativi in caso di finanziamenti cartolarizzati ovvero ceduti a garanzia dell'obbligazione bancaria garantita ai sensi della Legge 130/1999) e non determina l’applicazione di commissioni aggiuntive e interessi di mora per il periodo di sospensione, tranne qualora il Cliente beneficiario della sospensione non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originariamente pattuite.

Nell’ambito della propria autonomia, le banche hanno facoltà di valutare l’applicazione della misura della sospensione in caso di finanziamenti classificati come deteriorati secondo la normativa di Vigilanza della Banca d’Italia (cioè, in particolare, in caso di finanziamenti con rate scadute da oltre 90 giorni).

La domanda di sospensione potrà essere presentata entro il 25 novembre 2023 presso lo Sportello/Filiale di
competenza e dovrà essere assistita da Certificazione dell'inizio del "percorso di protezione" rilasciato dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

L’importo della quota capitale delle rate oggetto di sospensione, comprensivo degli ulteriori interessi maturati sulle sole quote capitali sospese, dovrà essere rimborsato:

  • al termine del periodo di sospensione, con la ripresa del processo di ammortamento il cui piano risulta allungato per una durata pari al periodo di sospensione

ovvero

  • a richiesta da parte del Cliente beneficiario, che ha facoltà, in qualsiasi momento durante il periodo di
    sospensione, di chiedere il riavvio del piano di ammortamento

ovvero

  • in unica soluzione, contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento.

Informativa alla clientela

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