Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia
Con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 1° settembre 2021, n.789 è stata data comunicazione dell’adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui - ai sensi dell’art. 10 della citata Ordinanza - correlata alla durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, per 6 mesi dalla data deliberazione, in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021.
Al riguardo, si comunica che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2022 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2022 - “[…] è prorogato, di ulteriori 2 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021.
In particolare, l’art. 10 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere “agli istituti di credito e bancari”, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (26/04/2022), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, compatibilmente all’operatività dei medesimi istituti.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate avviene previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
Con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 1° settembre 2021, n.789 è stata data comunicazione dell’adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui - ai sensi dell’art. 10 della citata Ordinanza - correlata alla durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, per 6 mesi dalla data deliberazione, in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021.
Al riguardo, si comunica che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2022 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2022 - “[…] è prorogato, di ulteriori 2 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021.
In particolare, l’art. 10 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere “agli istituti di credito e bancari”, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre
la data di cessazione dello stato di emergenza (26/04/2022), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, compatibilmente all’operatività dei medesimi istituti.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate avviene previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
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