Informativa May 2, 2022

Ordinanza n. 749. Proroga dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 3 marzo 2021, n. 749 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 marzo 2021 - è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2021- pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.46 del 24 febbraio 2021 - con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Valle d’Aosta.
Al riguardo, si comunica che con Delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 17 marzo 2022 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6/4/2022 - è prorogato, di ulteriori 12 mesi, lo stato di emergenza.
In particolare, l’Art. 8 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.