Informativa February 23, 2022

Sospensione delle rate dei mutui. Interventi urgenti di protezione civile per gli eccezionali eventi meteorologici nel territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2022 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani.

Al riguardo, con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 24 gennaio 2022, n. 853 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui. In particolare all’art. 8 comma 1 (“Sospensione dei mutui”) della citata OCDPC è previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al 26 agosto 2022, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.