Informativa February 23, 2022

Informativa alla Clientela di Deutsche Bank Mutui S.p.A. - sospensione delle rate dei mutui. Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per gli eccezionali eventi meteorologici nel territorio del Comune di Bitti, Nuoro

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 18 - del 24.01.2022 è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, ovvero sino al 02 dicembre 2022 lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro. Conseguentemente è stato prorogato il termine per la sospensione delle rate dei mutui (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 9 dicembre 2020, n. 722), intestati a soggetti il cui immobile è stato sgomberato in seguito ai predetti eventi calamitosi.

In particolare, l’Art. 2 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.