Informativa February 7, 2022

Proroga delle misure a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4).

In Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (c.d. Decreto Sostegni ter) che prevede all’art. 22, commi 3, 4 e 5 (cfr. allegato) specifiche disposizioni sulla sospensione dei mutui nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia.

Al riguardo, il comma 3 del predetto art. 22, apportando una modifica all’art. 14, comma 6, del Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n.19, proroga fino al 31 dicembre 2022:

  1. la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui all'art. 48, comma 1, lettera g), del Decreto-legge 17 Ottobre 2016, n. 189 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia - convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta;
  2. il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al medesimo art. 48, comma 1, lettera g), del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del sopracitato D.L. n. 244/2016. Il comma 4 del medesimo art. 22, proroga fino al 31 dicembre 2022 la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti ai sensi dell’art. 2-bis, comma 22, terzo periodo, del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, per i quali originariamente non era stata data l’informativa prevista dalla legge sulla possibilità di chiedere la sospensione delle rate.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.