Informativa
January 28, 2022
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 732)
OCDPC 31/12/2020 N. 732 – proroga pubblicata in G.U. 18 del 24/1/2022 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia.
Con la Lettera Circolare ABI del 7 gennaio 2021, Prot. UCR/000024 è stata data comunicazione dell’adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 31 dicembre 2020, n. 732, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia.
Al riguardo, si comunica che con Delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 29 dicembre 2021- pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2022 - è prorogato, di ulteriori 12 mesi, lo stato di emergenza.
In particolare, l’Art. 9 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 marzo 2023, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
Sospensione rate dei mutui sino alla cessazione stato di emergenza: 31/03/2023 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, con la quale è stato prorogato, per dodici mesi, lo stato di emergenza):
A tal fine è stata predisposta l’informativa per la sospensione dei mutui ed il modulo per la richiesta della sospensione stessa.
Informativa
Modulo richiesta