Informativa January 27, 2022

Proroga di 12 mesi dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 (Art. 1, comma 462, Legge 234, 30 dicembre 2021)

OCDPC 28/12/2018 N. 566 –  prorogato dall’ Art. 1, comma 462, Legge 234 30 dicembre 2021 - Proroga di 12 mesi dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018

Si fa riferimento alla Lettera Circolare ABI del 7 gennaio 2022 - Prot. UTR/ULS/UCR/USP/UMC/DSL/000023 riguardante la Legge 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – Serie generale.

Al riguardo, si segnala, in particolare, la disposizione all’art. 1, comma 462 – Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018. Il comma 462 prevede una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2022, del termine di scadenza dello

stato di emergenza - conseguente all’evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 - di cui all’articolo 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici), comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

In particolare, ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n. 566 del 28 dicembre 2018, pubblicata in G.U. n. 1 del 2 gennaio 2019, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di agli istituti di credito e bancari fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della predetta Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.
Sospensione rate dei mutui sino alla cessazione stato di emergenza: 31/12/2022 (l’art. 1 comma 462 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018. - della Legge 234 con la quale è' stato prorogato, per dodici mesi, lo stato di emergenza)
Pubblicazione entro 30/01/2022 – Scadenza termini richiesta 02/03/2022 

A tal fine è stata predisposta l’informativa per la sospensione dei mutui ed il modulo per la richiesta della sospensione stessa.


Informativa

Modulo richiesta